18/06/2020
I tuoi diritti nel caso di DEL e come richiedere una E e ALL' .
Se il volo subisce un ritardo superiore alle 3 ore, si potrebbe aver diritto a una compensazione che varia da €250 a €600.
Lo stabilisce il Regolamento CE 261/2004( tutela i tuoi diritti in caso di disservizi di volo) che “istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91”.
Il Regolamento si applica a:
• voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato comunitario;
• voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato non comunitario, con destinazione un aeroporto situato in un territorio di uno Stato comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
In Italia è stata redatta la Carta dei Diritti del Passeggero.
COMPENSAZIONE PER IL VOLO IN RITARDO:
un passeggero ha diritto a:
• €250 per tutti i voli che coprono una distanza pari o inferiore a 1500 km;
• €400 per tutti i voli intracomunitari che coprono una distanza superiore a
1500 km e per i tutti gli altri voli tra 1501 e 3500 km;
• €600 per tutti i voli che coprono una distanza superiore a 3500 km.
- La COMPENSAZIONE, a volte definita anche “risarcimento” o “indennizzo”, indica le somme in denaro appena descritte che il passeggero può ottenere presentando un reclamo.
Esattamente come nei casi di volo cancellato o negato imbarco per overbooking.
- Il RIMBORSO è la restituzione al passeggero, da parte della compagnia aerea, della somma spesa per l’acquisto del biglietto. Il passeggero vi ha diritto se, in seguito all’annullamento del suo volo o al negato imbarco per overbooking, non gliene viene offerto uno alternativo per la stessa destinazione oppure decide di rinunciare a tale volo.
Si può richiedere il rimborso del biglietto anche in caso di volo in ritardo, quando il ritardo supera le 5 ore e il passeggero decide di rinunciare al volo.
- NON SI HA DIRITTO A COMPENSAZIONE nei casi di CIRCOSTANZE ECCEZIONALI quali :rischi per la sicurezza come situazioni di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
- VOLO IN RITARDO E DIRITTO ALL'ASSISENZA DEL PASSEGGERO IN CASO DI DISSERVIZI:
Consiste in:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più
pernottamenti, e il relativo trasferimento dall’aeroporto al luogo di
sistemazione e viceversa.
In caso di volo in ritardo il diritto all’assistenza viene riconosciuto in base alla tratta, intracomunitaria o internazionale, alla distanza percorsa e alla durata del ritardo. Il passeggero ha diritto all’assistenza per:
• Voli intracomunitari e internazionali inferiori a 1500 km con un ritardo di almeno 2 ore;
• Voli intracomunitari e internazionali tra 1501 e 3500 km con un ritardo di almeno 3 ore;
• Voli internazionali superiori ai 3500 km con un ritardo di almeno 4 ore.