12/04/2021
Nell'ambito della ricca legislazione regionale sugli itinerari culturali è possibile individuare alcuni modelli che appaiono maggiormente idonei a tutelare e valorizzare tali beni culturali complessi.
Il modello più interessante è rappresentato dalla l.r. Lazio 10 marzo 2017, n. 2, recante "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio".
Tale legge prevede l'istituzione di una rete integrata di cammini, in grado di far "convivere" gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa che transitano nel territorio regionale e quelli storici, religiosi, culturali e paesaggistici riconosciuti dalla Regione Lazio. A tale rete sono integrate altresì le vie consolari, il patrimonio escursionistico e le aree naturali della Regione.
L'istituzione della Rete dei Cammini della Regione Lazio (RCL) ha come finalità il consolidamento dello sviluppo sostenibile del territorio e del turismo.
Altra peculiarità di tale legge è la "Dichiarazione di pubblico interesse", tramite la quale "Tutti i percorsi inclusi nella RCL sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse ubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, didattici, storici e di tutela del territorio" (art. 11, co. 1). Tale dichiarazione assume rilevanza relativamente alle finalità perseguite dalla Regione, espresse nella medesima l.r. Lazio n. 2/2017.
Nella Rete dei Cammini del Lazio possono essere ricomprese anche alcune porzioni di territorio di proprietà privata. In tal caso, la legge consente alla Regione Lazio di stipulare degli accordi d'uso con i privati, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. Questi accordi sono volti a disciplinare tutti gli aspetti concernenti il transito, la manutenzione e gli altri interventi resi necessari per salvaguardare gli itinerari (art. 11, co. 2, 3, 4 e 5).
Sotto il profilo gestionale e organizzativo si rilevano interessanti spunti: infatti, l'Agenzia regionale del turismo può affidare la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari facenti parte della rete a un ente gestore (art. 5), nel rispetto della disciplina europea e statale vigente in materia.
Gli itinerari culturali, costituiti anche da apposite strutture ricettive e di ospitalità (art. 6), sono altresì inseriti in uno specifico catasto (art. 10).
Questi e altri aspetti giuridici della gestione dei cammini sono oggetto dell'analisi al link
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http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/1/areddu.htm