24/03/2018
Ecco cosa succederà dal 1 ottobre 2018
Cosa prevedono l’Accordo del Bacino Padano e le Delibere Regionali attuative in termini di qualità del pellet
Aggiornamento al 1 marzo 2018
Il 9 giugno 2017 Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare hanno sottoscritto l’Accordo del Bacino Padano. Le regioni coinvolte hanno approvato il testo con apposite delibere regionali.
• Regione Piemonte DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017
• Regione Lombardia DGR n. 6675 del 7 giugno 2017
• Regione del Veneto DGR n. 836 del 6 giugno 2017
• Regione Emilia-Romagna DGR n. 795 del 5 giugno 2017
Successivamente, tre delle quattro regioni sottoscrittrici hanno recepito e attuato l’Accordo con specifiche delibere regionali attuative adottando provvedimenti normativi ad hoc.
• Regione Piemonte DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017
• Regione Lombardia DGR n. 7095 del 18 settembre 2017, successivamente adeguata alla disciplina nazionale introdotta con il Decreto 17 novembre 2017 n. 186 tramite la DGR n.7696 del 12 gennaio 2018
• Regione Emilia-Romagna DGR n. 1412 del 25 settembre 2017
In merito all’utilizzo del pellet, sulla base di quanto previsto nelle rispettive delibere, in Regione Piemonte, Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna vige quanto segue:
dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è consentito solo l’utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. La qualità deve essere comprovata mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
Trattasi di una misura strutturale, applicata a tutto il territorio delle tre regioni citate.
La Regione del Veneto, avendo provveduto alla sola approvazione del testo dell’Accordo, rimanda l’obbligo di utilizzo di pellet in classe A1 a specifici piani di qualità dell’aria, i quali, alla data attuale, non sono ancora stati emanati.