09/05/2024
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto indicato dalla normativa riguardo l’organizzazione dei pacchetti turistici, considerando tali anche le gite di un giorno organizzate da associazioni, amici, parrocchie e chiunque decida di “organizzare” un viaggio anche breve di una giornata.
Per svolgere l’attività di organizzazione di tale viaggio è OBBLIGATORIA la licenza di agenzie di viaggio e turismo, (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, dietro pagamento di un corrispettivo unitario.
Tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici, cioè qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.
Le attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici rientrano nell’applicazione del regime speciale IVA 74Ter, (comma 1 dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), pertanto SOLO le agenzie di viaggi e turismo SONO AUTORIZZATE ad emettere regolare fattura ed incassare per l’organizzazione di tali viaggi.
Tutti gli altri soggetti non sono in regola né con le normative di rispetto del contratto di viaggio (e relative responsabilità) e né tanto meno con il FISCO.
Chi decida di improvvisarsi “agenzia di viaggi e turismo” nell’organizzare anche solo gite senza una regolare licenza, dovrà tenere conto di tutte le conseguenze legali, penali e fiscali a cui andrà incontro.
Alla stessa maniera chi acquista un viaggio, un tour o una gita deve preoccuparsi di richiedere un contratto di viaggio e verificare che l’organizzatore abbia licenza di agenzia di viaggi e turismo.
Un chiarimento per tutte le associazioni cosidette “non a scopo di lucro” che dovrebbero svolgere attività rivolta esclusivamente ai loro associati, è stata emessa una SENTENZA della Cassazione (numero 21988 del 2015) che chiarisce ogni dubbio.
Le associazioni possono organizzare delle gite durante l’anno purchè si tratti anzitutto di attività previste istituzionalmente dallo Statuto dell’ente; tali attività inoltre, devono essere effettuate a livello occasionale (2-3 volte circa all’anno), limitandosi a raccogliere tra i partecipanti al massimo il costo effettivo del biglietto del pullman ed affidando tutti gli altri aspetti relativi al soggiorno ad un’agenzia di viaggi; assemblare più servizi, significa fornire un pacchetto turistico.
Solo rispettando quanto stabilito dalla sentenza, l’attività in questione non è considerata di natura commerciale e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, resta di competenza delle agenzie di viaggio regolarmente abilitate da licenza.
In sostanza le Associazioni possono proporre ai propri associati anche tours e pacchetti di viaggio, purché l’organizzazione e la vendita di tali viaggi resti gestita dalle agenzie di viaggio, partners delle associazioni stesse.