Sportello Patronato ENAC

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30/03/2022

CARTELLE – NUOVA CHANCE SULLA PACE FISCALE PER 532.000 DECADUTI: SI PAGA FINO AL 09/05/2022 PER LE RATE 2020

Si riapre la partita della rottamazione ter e del saldo e stralcio per 532mila contribuenti che non sono riusciti a pagare in tempo le rate inizialmente dovute delle due sanatorie nel 2020 e nel 2021 e che ora potranno mettersi di nuovo in carreggiata grazie alla modifica introdotta nella legge di conversione del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022), diventata pienamente efficace dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».
A spiegare gli effetti delle riammissione e del nuovo calendario dei versamenti sono le Faq diffuse da agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Grazie ai cinque giorni “cuscinetto” (e al gioco dei sabati e delle domeniche) il versamento delle rate inizialmente dovute nel 2020 sarà tollerato fino a lunedì 9 maggio 2022, quello delle rate 2021 fino a lunedì 8 agosto 2022 e quello delle rate 2022 fino a lunedì 5 dicembre 2022.

L’estinzione delle procedure esecutive
La legge di conversione (legge 25/2022) del decreto Sostegni ter ha poi stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
Come effettuare i pagamenti
Agenzia Entrate Riscossione ricorda che per il versamento dovranno essere utilizzati i bollettini già inviati e riferiti alle originarie scadenze delle rate di ciascun anno che si possono richiedere anche sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione «Trova lo sportello e prenota».
Si può anche versare tramite compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

27/03/2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021 (Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021) ha istituito l’assegno unico universale per i figli a carico under 21, in attuazione della legge delega 46/2021 approvata con l’unanimità del Parlamento.
Si tratta, di fatto, del primo tassello della riforma fiscale, nonché delle nuove norme finalizzate a razionalizzare e semplificare il sistema a sostegno dei nuclei familiari con figli fino ad ora esistente.

Insieme alla rimodulazione delle aliquote Irpef, infatti, l’introduzione dal prossimo 1° marzo dell’assegno unico universale per le famiglie con figli equipara in modo innovativo tutti i soggetti residenti e che pagano le imposte sul reddito in Italia ai dipendenti che, in precedenza invece, erano i principali destinatari degli assegni familiari.

Il nuovo strumento prenderà il posto di tutti gli altri istituti fino ad ora vigenti per la genitorialità. A decorrere dal mese di marzo non verranno infatti più erogati gli assegni per il nucleo familiare (Anf), il premio alla nascita e l’assegno per i nuclei con 3 figli minori e non verranno più riconosciute le detrazioni Irpef per i figli a carico di età inferiore a 21 anni. Novità che coinvolgono tutti, per la prima volta anche lavoratori autonomi partite Iva e forfettari.
Con importanti novità e necessari adeguamenti per i sostituti di imposta.

Si è conclusa così la prima settimana di pagamenti dell’assegno unico universale, la nuova misura di sostegno per le famiglie con figli a carico. Da un lato c’è chi riceve gli importi senza disguidi, dall’altro emergono le prime anomalie e criticità sulle istruttorie. Circa 18mila istanze, in particolare, sono state segnalate al centro di controllo antifrode dell’Inps per verifiche.

Le erogazioni in corso riguardano gli oltre 3 milioni di domande inviate entro il 4 marzo scorso per un totale di circa 5 milioni di figli dichiarati: l’Inps fa sapere che la quasi totalità (circa il 98%) sono state accolte e gli importi spettanti verranno versati entro la fine del mese. Solo per 200mila è stata richiesta un’istruttoria aggiuntiva, che l’Inps si propone di concludere presto. I controlli sono sempre centralizzati in base all’incrocio di 12 banche dati, ma potrebbe essere chiesto al cittadino qualche documento in più, ad esempio per accertare i requisiti dei figli maggiorenni.

I sospetti di frode
«Stiamo adottando la massima prudenza nei controlli - afferma Maria Sciarrino, direttore centrale Inclusione e Invalidità civile dell’Inps - in particolare laddove emergono anomalie dall’incrocio dei dati». Questa settimana sarà attivato il nucleo antifrode per controllare le 18mila istanze che presentano incongruenze: un centinaio di famiglie tutte residenti allo stesso indirizzo, richieste per 17 figli, ma senza Isee, nuclei composti da 10 figli con codici fiscali che hanno un residenza anagrafica diversa.
Su casi di questo tipo dovranno concentrarsi i controlli, ma è anche su segnalazioni minori che l’istituto sta alzando l’attenzione.

Somme minime anche con Isee
Non manca chi in queste ore si è visto accreditare un importo inferiore alle aspettative. Alcuni hanno ricevuto solo il minimo di 50 euro per figlio nonostante un Isee inferiore a 40mila euro: molti, infatti, hanno presentato istanza per l’assegno senza avere ancora calcolato l’indicatore, ottenuto solo in un secondo momento. E il risultato della Dsu presentata nei termini (cioè entro il 28 febbraio) non è stato “agganciato”, anche se il controllo sulla fascia Isee è stato uno degli ultimi effettuati dall’istituto per calcolare gli importi. Per questo motivo Inps ricorda che «la presenza dell’indicatore sarà verificata ogni mese» e che «gli arretrati saranno erogati a conguaglio con gli assegni successivi a marzo. In seguito si definirà se erogarli ogni mese, oppure alle scadenze di giugno, settembre e dicembre».

I coniugi in lite
Un’altra criticità è stata segnalata dagli avvocati. La procedura consente sempre l’opzione “ripartita” al 50% tra i genitori. Ma l’Inps non può sapere se il giudice ha disposto l’attribuzione degli aiuti al 100% ad uno dei due genitori. E in caso di conflittualità tra i due, sarà necessario far valere la decisione presso gli uffici, consegnando l’eventuale sentenza per poter chiedere di revocare la richiesta dell’altro genitore e vedersi riconosciuta l’intera somma.

Il calendario degli arretrati
Spetterà sempre alle sedi territoriali e ai patronati, infatti, raccogliere le eventuali richieste dei cittadini: nelle prossime settimane verrà rilasciata agli uffici l’implementazione della piattaforma per modificare o correggere le domande, insieme al gestionale per consultare l’elenco dei beneficiari con le relative definizioni degli importi. Verrà presto attivata anche la procedura per recuperare gli importi indebiti o per presentare eventuali ricorsi o istanze di riesame in caso di domande respinte.
Le domande pervenute dal 5 al 31 marzo in poi, invece, verranno messe in pagamento entro il mese successivo, tra il 15 e il 21 aprile.
Sempre ad aprile riceveranno per la prima volta l’assegno unico (riferito alla mensilità di marzo) i beneficiari del reddito di cittadinanza con figli raggiunti dalla nuova misura: per loro è prevista l’integrazione “automatica” degli importi erogati tramite Rdc, ma si attende ancora la circolare Inps con i dettagli. «È possibile ad esempio - conclude Sciarrino - che in alcuni casi venga chiesto anche ai percettori di Rdc di fornire dei riscontri».

21/03/2022

AL VIA I 730/2022 PER IL 2021

Inizia la raccolta della documentazione per la predisposizione del modello 730/2022. Per Info e appuntamento contattare telefonicamente lo Studio.

29/01/2022

RIMANENZE MODA – AGEVOLAZIONE ANCHE PER I NEGOZI

Cento milioni di euro in più destinati dal decreto Sostegni ter al settore tessile moda per l’anno 2022 mentre alle altre attività individuate Dl 4/2022, articolo 3 spettano in totale 60 milioni: 20 milioni per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 40 milioni a coloro che esercitano attività di catering e matrimoni.

Il Sostegni ter amplia la platea e incrementa la dotazione a disposizione delle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria stabilendo che il credito d’imposta, previsto dall'articolo 48 bis del Dl 34/2020, è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2022 (aggiungendo 2100 milioni rispetto al limite originario di 150 milioni).

Si ricorda che l'articolo 48-bis del decreto Rilancio ha previsto un contributo, nella forma di credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

I 100 milioni in più messi a disposizione dal decreto Sostegni ter derivano dall’ampliamento dei soggetti beneficiari del tax credit. Nella versione 2021 il credito d’imposta spettava ai soggetti individuati dal Dm 27 luglio 2021 contenente l’elenco dei 40 codice Ateco delle attività economiche agevolate.

Nella versione 2022, ovvero per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, il tax credit spetterà anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici Ateco 2007 4751 – 4771 – 4772

Resta confermato che ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice di attività economica comunicato all’agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 29 ottobre1972, n. 633.

La procedura per accedere al credito d’imposta è già stata definita dal Provvedimento del 28 ottobre 2021 stabilendo che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori è inviata:

O dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm 9 marzo 2020;
O dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

La misura agevolativa era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea giunta lo scorso 10 novembre (decisione della Commissione europea C(2021) 8205 final del 10 novembre 2021) alla quale è seguito il Provvedimento n. 2021/334506 del 26 novembre.

Le società con esercizio coincidente con l’anno solare hanno avuto pertanto poco più di un mese per compensarlo nel 2021. Lo stesso Provvedimento n. 2021/334506 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso. In altri termini, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare lo dovranno indicare nel quadro RU di Redditi 2022 e non in quello di Redditi 2021.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Il tax credit è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d’imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione.

24/01/2022

PROGATO IL BONUS AFFITTI PER IL TURISMO

Una dote di 128,1 milioni di euro a disposizione delle imprese del settore turistico per mitigare il costo delle locazioni di immobili a uso non abitativo sostenuto nel trimestre gennaio-marzo 2022 se vi è una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. L’articolo 5 della bozza di Dl Sostegni ter approvato in Cdm prolunga il credito d’imposta sulle locazioni (articolo 28 del decreto legge 34/2020) che era stato già prorogato a luglio 2021 dall’articolo 4, comma 1, del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis).

La nuova proroga non interviene direttamente sulla norma originaria (articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) modificandone la durata, ma semplicemente richiama lo stesso articolo 28 con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della bozza di decreto legge il credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico con riferimento ai canoni «versati» in ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Una prima annotazione riguarda i soggetti interessati dall’agevolazione che sono ora individuati nelle «imprese del settore turistico», mentre nell’articolo 28, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 34/2020 vi rientravano le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

La nuova definizione è sicuramente più ampia della precedente includendo quindi tutte le imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici ecc.).
Il comma 2 dell’articolo 5 della bozza prevede che il credito d’imposta spetti a condizione che le imprese del settore turistico abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Naturalmente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5, anche a questa norma agevolativa si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche.

La novità consiste nel fatto che gli operatori economici debbano presentare un’apposita autodichiarazione all’agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

24/01/2022

IMU 2022 - CONIUGI CON PIU ABITAZIONI

La regola che permette di esentare dall’Imu uno degli immobili dei coniugi residenti in case diverse è di semplice applicazione, ma va valutata nelle diverse situazioni possibili.

La nuova norma, infatti, si innesta su uno scenario in cui molti coniugi hanno continuato a non pagare l’Imu su entrambe le abitazioni principali in Comuni diversi, nonostante fosse ormai da tempo superata la vecchia prassi delle Finanze che avallava la doppia esenzione (circolare 3/DF/2012), e anzi i più recenti sviluppi della Cassazione imponessero di tassare entrambi gli immobili (sulla stessa falsariga, anche l’ordinanza 1199/2021 della Cassazione del 17 gennaio).

La legge di conversione del decreto fisco-lavoro ha modificato la normativa sulla “nuova Imu” – e in particolare il comma 741, lettera b), della legge 160/2019 – che ora suona così:

«Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».

La nuova norma vale dal 2022 e va raccordata con il comportamento tenuto dal contribuente fino alla fine dell’anno scorso.

Se il 2021 si è chiuso con entrambi gli immobili tassati, ora i contribuenti potranno scegliere quale esentare. Con due avvertenze:
1) affinché la scelta sia possibile, occorre che su entrambe le abitazioni ciascuno dei coniugi abbia residenza e dimora abituale. Insomma, la nuova disposizione non salva gli sdoppiamenti fittizi. Laddove ciò accada l'esenzione spetterà solo per l'unità in cui vi sia residenza e dimora di almeno uno dei due coniugi. Non è superfluo ricordare al riguardo che la Cassazione (n. 20686/2021) ha affermato che, ai fini della verifica della dimora, il comune può utilizzare i dati delle utenze (gas, acqua e energia elettrica);

2) bisognerà poi capire come andrà comunicata la scelta al Comune. La soluzione più semplice dovrebbe essere quella di presentare una denuncia Imu entro il 30 giugno 2023.

Chi invece fino all’anno scorso ha continuato a non pagare l’Imu su entrambi gli immobili, si trova di fatto in una situazione di evasione fiscale. Rischia di subire un accertamento, tanto più probabile quanto più è efficiente l'ufficio tributi locale, e può valutare di regolarizzare la sua posizione con il ravvedimento operoso. Per il 2022, invece, potrà effettuare e comunicare la scelta di quale immobile esentare.

La stessa soluzione vale per chi nel 2021 ha pagato l’Imu solo su una delle due abitazioni. Quest’anno può scegliere quale esentare, ma per il passato rischia comunque di vedersi chiedere l’imposta sull’immobile per il quale non ha pagato. Il fatto che il comportamento del contribuente sia stato indotto dalla circolare del Mef dovrebbe peraltro comportare, in base allo Statuto del contribuente, l’annullamento di sanzioni e interessi sino all’annualità nel corso della quale l’orientamento della Corte si è formato (il 2019, si ritiene).

CONIUGI SEPARATI - DIVORZIATI

La nuova norma va raccordata anche con le ipotesi della separazione (legale o di fatto) e del divorzio. Resta infatti fermo il principio, affermato dalla Cassazione, che laddove vi sia stata la frattura del vincolo coniugale l'esenzione compete per entrambe le abitazioni, in presenza dei requisiti di legge.

La modifica della legge di Bilancio, vale ricordare, pone di fatto sullo stesso piano le due abitazioni ubicate nello stesso Comune e quelle ubicate in Comuni diversi. Nel primo caso, peraltro, la possibilità di scelta dell’unità da esentare era già prevista nella disciplina iniziale dell’Imu.

07/01/2022

FORFETTARI: NIENTE OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA NEL 2022

Niente obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2022 per i contribuenti nel regime forfettario. Rimane ancora facoltativa la scelta da parte dei titolari di partita Iva che aderiscono al forfait (ex articolo 1, legge 190/2014, commi da 54 a 89) e che potranno continuare validamente a emettere fattura cartacea per documentare vendite e prestazioni di servizi.

Le verifiche sul regime
Con la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) non ci sono state novità di rilievo che interessano sotto il profilo applicativo il regime forfettario. Tuttavia per i contribuenti e i loro consulenti può essere utile riscontrare in questi primi giorni dell’anno se ci sono i presupposti per poter applicare il regime anche nel 2022.
A tal fine è utile ripercorrere alcune delle regole principali che, stando all’attuale normativa consentono di mantenere il regime forfettario anche per l’anno in corso.

Gli incassi
In primo luogo, va ricordato che si tratta di un regime di cassa; per cui il limite di ricavi/compensi fissato a 65mila euro guarda all’incassato e non necessariamente all’emissione della fattura se e nella misura in cui al documento non segue l’immediato introito finanziario. Per questa via è quindi necessario verificare, che nel 2021 non sia stato sforato il limite di ricavi/compensi incassati, facendo attenzione al fatto che, per le neo partite Iva, sarà altresì necessario, ragguagliare ad anno l’incasso.
Nel fare questo calcolo è d’obbligo ricordare che, per i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata Inps la rivalsa (4%) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile per cui va attenzionata ai fini del rispetto del limite.
Discorso diverso invece per i professionisti iscritti ad una cassa di previdenza di categoria che non vanno sommati ai ricavi/compensi.

Fatture all’ex datore
Particolare attenzione va posta anche nelle situazioni in cui, il forfettario si trova a conseguire ricavi/compensi derivanti da fatture incassate nei confronti dell’ex datore, ovvero di soggetti direttamente od indirettamente a questi riconducibili. Qui il periodo di monitoraggio interessa fino ai due precedenti periodi d’imposta.
In questi casi è importante ricordare che i ricavi/compensi percepiti nell’anno nei confronti dell’ex datore di lavoro, in ogni caso, non devono superare il 50% del totale degli incassi. Anche qui va precisato che, per le neo partite Iva il controllo va fatto a fine anno e se si verifica l’incompatibilità essa scatta dal periodo d’imposta successivo.
Pertanto, ad esempio, se il contribuente ha cessato nel 2021 un precedente rapporto di lavoro dipendente, e successivamente con la sua nuova partita Iva forfettaria ha fatturato (e incassato) durante lo stesso 2021 ricavi in prevalenza nei confronti dello stesso ex datore di lavoro, o di soggetti ad esso riconducibili, cesserà dal regime solo dal 2022, ben potendo conservare il suo status di forfettario nel 2021.

Partecipazioni
Ancora diversa è la regola che disciplina il mantenimento del regime forfettario in caso di partecipazione in società di persone/associazioni/imprese familiari ex articolo 5 del Tuir (articolo 1, comma 57, lettera d). La circolare 9/E/2019 sostiene che in caso di acquisizione in corso d’anno di una partecipazione per eredità, il contribuente fuoriuscirà dal regime forfettario dall’anno successivo se entro la fine dell’anno “di ricevimento della quota”, non procederà alla cessione di tale partecipazione.
Al di fuori di tale casistica particolare, stando al tenore letterale dei chiarimenti delle Entrate, non è invece ammessa la possibilità di cedere la partecipazione in corso d’anno al fine di poter comunque beneficiare del regime forfettario nell’anno stesso. Viceversa qualora un contribuente, in possesso di partita Iva (regime ordinario), abbia provveduto nel corso del 2021 a cedere le quote di partecipazione in società di persone può avvalersi del forfettario dal 2022.

03/07/2021

TASSE – VERSO IL RINVIO DELLA SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2021 PER PARTITE IVA E FORFETTARI

Il Parlamento è pronto a spostare il versamento di 8 miliardi di imposte. Come? Con un emendamento al decreto Sostegni-bis che, come annunciato dalla viceministra all’economia Laura Castelli, attende solo l’ultimo vaglio tecnico per essere poi approvato tra lunedì e martedì. Date in cui la commissione Bilancio della Camera voterà i circa 500 correttivi segnalati da tutte le forze parlamentari e soprattutto le riformulazioni concordate da Esecutivo e maggioranza. Tra queste è stato trovato l’accordo anche sull’emendamento della Lega (primo firmatario Alberto Gusmeroli) che rinvia al 30 settembre il versamento delle imposte dirette e dell’Irap che erano in scadenza al 30 giugno per le partite Iva soggette alle pagelle fiscali, in gergo tecnico gli Isa.

Una definizione che dovrebbe ricomprendere anche i forfettari che operano nei settori di attività per cui sono stati elaborati gli Isa, così come era stato previsto nel 2019 dalla risoluzione 71/E.
La riscrittura del calendario fiscale in questo senso, infatti, non è del tutto nuova e replica lo schema già adottato nel 2019 da Governo e Parlamento all’interno del decreto Crescita (Dl 34/2019). Se sarà conformato dal voto della commissione Bilancio, il rinvio al 30 settembre dei pagamenti delle imposte è ben più lungo di quello disposto dal Dpcm di fine giugno con cui il Governo ha differito i versamenti di 4,3 milioni di partite Iva dal 30 giugno al prossimo 20 luglio.

Non solo. L’emendamento della Lega spazza via anche i dubbi che lo stesso Dpcm ha creato nelle ultime ore sulla possibilità di poter arrivare a saldare i conti con il Fisco fino al 20 agosto con lo 0,40% in più. La strada, infatti, è stata già tracciata : proprio la risoluzione 71/E/2019, infatti, spiegava che con la proroga del versamento al 30 settembre la scadenza per versatre con lo 0,40% in più era quella del 30 ottobre. E, considerato che ques’anno il 30 ottobre cade di sabato e il 1° novembre e festivo, si avrebbe addirittura tempo per andare alla cassa fino al 2 novembre.

In tutto questo, invece, non ci sarà alcun esonero generalizzato dagli Isa. «Non ci sarà mai la disapplicazione», ha evidenziato ancora la viceministra Castelli. Del resto, va ricordato che nei mesi scorsi sono stati adotatti pèiù provvedimenti che hanno escluso dall’obbligo di compilazione ai fini fiscali (ma non ai fini statistici) degli Isa quasi un milione di partite Iva nei settori più colpiti dalla pandemia.

Tuttavia le novità in materia di termini e adempimenti in arrivo non sono finite. Sul tavolo c’è, infatti, una doppia ipotesi per rinviare - come chiesto a gran voce dai professionisti - la scadenza del 10 settembre entro cui vanno presentate le dichiarazioni dei redditi da parte delle partite Iva e delle imprese con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro che intendono chiedere il ricalcolo del contributo a fondo perduto in relazione alle voci di bilancio e non più solo sulla base del fatturato.

Da un lato, c’è l’idea (a cui il Governo è più favorevole) di spostare il termine al 30 settembre. Dall’altra, c’è la proposta avanzata dal relatore al Sostegni-Bis, Massimo Bitonci (Lega), di lasciare il termine ordinario delle dichiarazioni al 30 novembre ma anticipando al 10 settembre l’invio soltanto del quadro con i dati richiesti dal fisco per il fondo perduto.

03/07/2021

FONDO PERDUTO ALTERNATIVO - PRESENTAZIONE DOMANDE A PARTIRE DAL 5 LUGLIO 2021

Fondo perduto alternativo con doppia partenza per l’invio delle domande. Il canale telematico si aprirà nella giornata di lunedì 5 luglio da «Fatture e corrispettivi» sul sito delle Entrate e da mercoledì 7 luglio per chi utilizza Entratel o Fisconline. La chiusura della finestra è prevista, invece, per il 2 settembre. A prevederlo è il provvedimento delle Entrate firmato ieri dal direttore Ernesto Maria Ruffini, che a differenza dei precedenti fondi perduti ha dovuto fare i conti con il rompicapo dei vincoli comunitari.

La nuova domanda, infatti, si presenta subito insidiosa sia per il contribuente sia per il professionista o intermediario che lo assiste. Per ottemperare agli obblighi Ue sul rispetto dei limiti del Temporary framework, bisognerà infatti autocerificare con tanto di rischi penali in caso di falso che con tutte le agevolazioni messe in campo per fronteggiare l’emergenza econonimica legata al Covid non si superano i limiti di aiuti delle sezioni 3.1 (ora elevati a 1,8 milioni di euro per la generalità delle imprese mentre per le imprese agricole è 225mila euro e per la pesca e l’acquacoltura è 227mila euro) o della sezione 3.2 (ora elevato a 10 milioni di euro) per gli aiuti calcolati sui costi fissi delle imprese. In alternativa qualora qualora con il nuovo fondo perduto previsto dal decreto Sostegni-bis si superasse uno dei due limiti indicati dal piano di aiuti, si dovrebbe richiedere attraverso il modello un importo inferiore a quello spettante proprio per non oltrepassare i tetti imposti da Bruxelles.

L’autocertificazione è solo il primo passo, perché una volta firmata si attesta la veridicità dei dati che poi andranno “scomposti” e dettagliati misura per misura all’interno del quadro A. Tanto per intenderci si va dall’esenzione Irap prevista dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) fino al contributo automatico erogato in base sempre al Sostegni-bis per chi aveva fatto richiesto e ottenuto già il fondo perduto del decreto Sostegni-1. E va barrata anche la casella relativa ad altri aiuti compresi quelli non fiscali e non erariali. Un dettaglio che, per le misure introdotte contro l’emergenza Covid, impone di indicare oltre alla sezione di riferimento del Temporary framework anche il perriodio ammissibile con tanto di data di inizio e data di fine.

Non è finita. Perché il coefficiente di difficoltà imposto dall’interpretazione dei vincoli comunitari tocca da vicino anche il profilo soggettivo dei richiedenti, con la necessità di segnalare al concetto di «impresa unica». La conseguenza è che poi andrà compilato il quadro B, dettagliando chi sono i componenti della stessa con l’indicazione del relativo codice fiscale.

In tutto al di là del frontespizio il modello si compone di cinque pagine e queste nuove complicazioni molto probabilmente impongono un supplemento di istruttoria di contribuenti e professionisti prima della trasmissione della domanda.

Più in generale, va ricordato che il fondo perduto alternativo spetta a chi ha conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e ha riportato un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. L’importo erogato è collegato alle fasce di ricavi o compensi con percentuali diverse a seconda che abbia ottenuto o meno il contributo automatico del decreto Sostegni-bis. A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, questa volta non è previsto un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018.

Resta, invece, la possibilità di scegliere tra accredito in conto concorrente indicando l’Iban o il credito d’imposta da spendere in compensazione nel modello F24.

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