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24/01/2022
12/09/2021
12/09/2021
31/03/2020

BONUS 600 EURO A PROFESSIONISTI ISCRITTI AD UN ALBO PROFESSIONALE

La presente informativa è indirizzata nello specifico ai clienti titolari di partita IVA iscritti a un Albo professionale con propria cassa previdenziale (cassa Architetti, cassa Avvocati, cassa Medici, cassa Giornalisti, ecc.).

Anche i professionisti di cui sopra potranno richiedere dal prossimo 1° aprile 2020, il bonus una tantum di 600 euro previsto dall’art. 44 del decreto Cura Italia (reddito di ultima istanza).

La relativa domanda è da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza (e non all’INPS).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.

L’indennità – pari a euro 600 – è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”:

• non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. A tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Oltre ai criteri reddituali di cui sopra,

– Il professionista deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
– L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
– Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.

Inoltre, alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:

1. di essere libero professionista, non titolare di pensione;
2. di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia, né del reddito di cittadinanza;
3. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
4. di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
5. di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto.

Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Vi invitiamo, come primo passo, a esplorare il sito internet della vostra cassa previdenziale di appartenenza per orientarvi sulle specifiche procedure, se previste.

31/03/2020

INPS - PROCEDURA PER RICHIEDERE IL BONUS DI 600 EURO PER PARTITE IVA NON ISCRITTE AD UN ALBO PROFESSIONALE

Di seguito forniamo alcuni importanti aggiornamenti in relazione all’ indennità di 600 euro per il mese di marzo riconosciuta dall’ INPS a particolari categorie di lavoratori con partita IVA.

1. Le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal 1° aprile 2020.

2. Stando a quanto scritto nel sito internet INPS alla voce “Prestazioni e servizi – Indennità Covid-19”, “l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo (…). In ragione di quanto sopra, l’INPS riconosce l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.”
Ora, non sappiamo se quanto scritto è un errore oppure no, dato che si è letto sino ad oggi che per avere il bonus INPS non era previsto alcun clic day. Tuttavia, il nostro consiglio spassionato è quello di essere preparati sin dal 1° aprile a richiedere subito il bonus.

3. Terzo punto: ancora ad oggi, l’INPS non consente ai commercialisti di richiedere il bonus per conto dei propri clienti, quindi questi ultimi dovranno autenticarsi con le proprie credenziali al sito internet dell’INPS.

4. Per chi non avesse già il PIN dispositivo o l’identità SPID, l’INPS ha da pochi giorni messo a disposizione una procedura semplificata per accedere ai servizi on line relativi al bonus di 600 euro.
Il contribuente può utilizzare un PIN semplificato composto dalle prime otto cifre che l’INPS invia in fase di prima registrazione al sito internet o sul cellulare o via e-mail.
In PIN, oltre che sul portale internet, può essere richiesto al contact center al numero 803 164 per le chiamate da fisso, o al numero 06 164 164 per le chiamate da cellulare.

A questo punto, nella speranza che siate riusciti ad ottenere le vostre credenziali INPS il prima possibile, di seguito vi indichiamo i passaggi da seguire all’ interno del sito internet INPS:

– Andare sul sito web dell'INPS
– Cliccare su “entra in my INPS” in alto a destra
– Inserire il proprio codice fiscale e PIN o per chi ce l’ha l’identità SPID
– Cliccare su “prosegui per l’accesso ai servizi on line”
– Digitare nel motore di ricerca in alto la parola “covid”
– Cliccare sul primo risultato a sinistra: “Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e…”
– Cliccare su “accedi al servizio”, pulsante rosso a destra
– Cliccare su “Domande per prestazioni a sostegno del reddito”
– Cliccare su “Indennità Covid-19” nella colonna a sinistra
– Cliccare su “Invio domanda”

Ad oggi, Lunedì 30 marzo 2020, il sito dell’INPS non consente di andare oltre (la procedura non è ancora attiva), quindi non sono disponibili ulteriori indicazioni.

31/03/2020

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA". APPROFONDIMENTI. SECONDA PARTE

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”

La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

Per intraprendere le procedure propedeutiche alla richiesta di sospensione mutuo prima casa, consigliamo di prendere contatto con la propria banca, anche tramite PEC.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

E’ disposta la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle scadenze relative al rimborso delle rate di finanziamenti erogato da banche e di intermediari finanziari.
Possono beneficiare di tale sospensione (facendone richiesta al soggetto creditore) le microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito.

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa.
Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia per ottenere una moratoria sui finanziamenti.
La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

Desta qualche perplessità la limitata articolazione temporale della misura (circa sei mesi). Come in precedenza sottolineato, infatti, attesa la forte rilevanza dei danni subiti dalle PMI italiane a causa dell’emergenza sanitaria, anche in questo caso sarebbe stato opportuno prolungare i benefici previsti dalla norma, calibrandone all’occorrenza l’ampiezza in funzione dell’effetto moltiplicatore degli impatti di specifici settori merceologici ed economici in cui operano i soggetti coinvolti.

Beneficiari
Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all’art. 1 dell’allegato, infatti, definisce l’impresa come “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

Per intraprendere le procedure propedeutiche alla richiesta di sospensione dei finanziamenti, consigliamo di prendere contatto con la propria banca, anche tramite PEC.

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria.

Congedo parentale e bonus baby sitter per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, per emergenza COVID -19

E’ introdotto il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.
I periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS-Gestione separata ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni il legislatore prevede una misura differenziata di astensione dal rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Per il congedo in esame, il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.

In alternativa ai congedi parentali retribuiti, i medesimi lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il Decreto, infine, rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti, o al bonus baby sitting.

Congedo e bonus baby sitter per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus baby sitter per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

Le misure di cui al paragrafo precedente per i lavoratori del settore privato sono estese anche a quelli del settore pubblico.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici,
– infermieri,
– tecnici di laboratorio biomedico,
– tecnici di radiologia medica,
– operatori sociosanitari,
– nonché dipendenti dalla Polizia di Stato,
il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa ai congedi parentali straordinari retribuiti, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.

Ai fini dell’accesso al bonus il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.

31/03/2020

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA". APPROFONDIMENTI. PRIMA PARTE

Indennità a lavoratori autonomi e co.co.co.

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:
– lavoratori autonomi titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS;
– soggetti titolari di rapporti di co.co.co (amministratori di società con regolare busta paga).

I soggetti di cui sopra devono risultare iscritti alla Gestione separata INPS, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS previa apposita domanda. L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

Indennità ad artigiani e commercianti.

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore degli iscritti INPS gestione artigiani e commercianti. Tali beneficiari non sono titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L’indennità non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all’ENASARCO.

La predetta indennità:
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS previa apposita domanda. L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

Incumulabilità indennità.

Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Sospensione dei versamenti contributi COLF.

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.2.2020 – 31.5.2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.

Istituzione di un fondo a favore dei lavoratori danneggiati COVID-19.

È prevista l’istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un’indennità da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Premio lavoratori dipendenti.

È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti, il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Tale premio:
– spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”;
– sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro.

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto attuativo.

Credito d’imposta negozi e botteghe.

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Tale credito d’imposta:
– spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
– non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Erogazioni liberali a sostegno del contrasto COVID-19.

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento e gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:
– Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
– enti / istituzioni pubbliche;
– fondazioni / associazioni.

Merita evidenziare che l’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.
È altresì prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese.
Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.

Sospensione delle attività di controllo, liquidazione, ecc.

È disposta la sospensione nel periodo 8.3 – 31.5.2020 di:
– attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;
– istanze di interpello;
– lettere di compliance;

Preso atto che l’intento del Legislatore è finalizzato a non incidere sulla “crisi di liquidità” caratterizzante l’attuale periodo di emergenza, si rilevano alcune dimenticanze relative alle seguenti fattispecie:
– ricevimento comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari;
– sottoscrizione accertamenti con adesione.
Per le predette fattispecie è auspicabile un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate

Approvazione Bilancio di esercizio.

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).
Quindi, di fatto, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
– il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
– l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

31/03/2020

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA". LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legge così detto “Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020.
Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti dei tributi e dei contributi.
Va altresì segnalata la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da: cartelle di pagamento e somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” e del “saldo e stralcio”.

Sospensione dei versamenti per specifici soggetti

E’ prevista la sospensione dei versamenti che scadono al 16.03.2020 e al 16.04.2020 per le seguenti imprese:

– imprese turistico-ricettive;
– agenzie di viaggio e turismo;
– tour operator;
– soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.

Pertanto, per le imprese che operano nei settori di cui sopra, è prevista la proroga dei versamenti del 16 marzo e del 16 aprile relativi a:

– versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– versamenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
– versamento dell’IVA (solo del 16 marzo).

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

– in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);
– ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Segnaliamo, in particolare, alcune delle attività con i relativi codici ATECO che possono usufruire della sospensione dei versamenti di cui sopra:

– Ristorazione con somministrazione (56.10.11)
– Gelaterie e pasticcerie (56.10.30)
– Gelaterie e pasticcerie ambulanti (56.10.41)
– Ristorazione ambulante (56.10.42)
– Catering per eventi, banqueting (56.21.00)
– Bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30.00)

Sospensione versamenti per soggetti con ricavi 2019 fino a euro 2 milioni

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo con ricavi non superiori a € 2 milioni nel 2019 sono sospesi i versamenti del 16.03.2020 relativi a:

– versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– versamenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
– versamento dell’IVA.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

– in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);
– ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Sospensione versamenti per soggetti con ricavi 2019 oltre euro 2 milioni

Per tali soggetti, “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.

Sospensione versamenti cartelle esattoriali

Come accennato, il Decreto in esame dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.5.2020 delle somme derivanti da:

– cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
– avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi.

La sospensione opera anche per:

– gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
– gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
– gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.

E’ previsto altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

31/03/2020

DECRETO LEGGE CURA ITALIA. SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Gruppo misure di sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

Cassa integrazione in deroga.
Viene estesa all’intero territorio nazionale la cassa integrazione in deroga, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Assegno ordinario.
La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Indennizzo a lavoratori autonomi.
E’ riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA.
L’indennizzo è rivolto a: lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Fondo reddito ultima istanza.
E’ istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, ovvero i professionisti iscritti agli ordini (avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).

Quarantena domiciliare.
Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020).

Congedo parentale e bonus baby sitter.
A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo.
In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;

Gruppo misure di sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese.

Moratoria.
E’ prevista una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza).

Fondo garanzia.
E’ previsto il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
– la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
– l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di ve**re incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
– l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
– la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
– estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
– facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;

Gruppo misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

Sospensioni per settori colpiti.
E’ prevista la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.
I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensioni per tutti i settori.
E’ prevista la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).

Differimento scadenze.
Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

Ritenute d’acconto.
E’ prevista la disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile.

Attività di accertamento.
E’ prevista la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate.

Sospensione termini riscossione.
Sono sospesi i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Premi ai lavoratori.
Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

Incentivi per sanificazione ambienti di lavoro.
Sono introdotti incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.

Donazioni per Covid-19.
E’ riconosciuta la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99. Inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.

Affitti commerciali.
Ai negozi ed alle botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.

Indirizzo

Milan
20154

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