07/06/2023
Una povera ragazza in gita con la scuola perde la vita in una escursione rafting nel cosentino.
Una famiglia distrutta, il dolore dei genitori, amici e conoscenti per colpa di cosa o di chi?
Sapere cosa è successo? Una situazione drammatica sfuggita di mano? Una fatalità? Per ora non possiamo sapere, è tutto al vaglio della magistratura, ogni illazione sarebbe superflua.
Non mi soffermo sulla dinamica dell’accaduto, ovvero sulle immediate imperizie, imprudenze o negligenze, che possono risultare da accurata indagine, non superflue ma conseguenti allo scenario professionale che risulta più importante, cui dipendono le dinamiche stesse.
Ciò che non è superfluo sono le leggi che regolano le professioni di organizzatore e di guida di escursioni per il turismo, che l’operatore deve considerare per organizzare, vendere e condurre la scolaresca di Polistena, cioè la discesa fluviale con il natante raft.
Nel sito di degli organizzatori ci sono prodotti turistici ben descritti e in vendita, con prezzo e booking engine in evidenza, cosi come un qualsiasi tour operator si propone al pubblico ed opera.
Infatti un tour operator è uno specialista dell’organizzazione di viaggi, di uno o più giorni, così come leguide sono professionisti cheprestano servizio di accompagnamento e sono entrambi specializzati nel loro settore. Le nome che regolano tali professioni sono indicate dalle leggi in materia di turismo(L. 246/2005, DL. 79/2011 e Leggi Regionali),in materia di professioni non ordinistiche (L.4/2013) e il codice del consumo (L. 206/2005), in funzione della tutela dell’utente.
Nel disgraziato caso della povera ragazza annegata nel fiume, sbalzata dal gommone per cause per ora sconosciute, di poca rilevanza rispetto ad altre motivazioni, perchè chi ha organizzato l’escursione e guidato il gruppo di studenti, desunto dal loro sito internet, è una asd, ovvero una associazione sportiva dilettantistica, che non è altro che una associazione con finalità ludico-motorie, professionali solo in ambito sportivo,che non persegue lo scopo di lucro. Inoltre l’escursione è stata condotta da ‘guide rafting’, che nell’ambito sportivo sono identificate da una federazione del Coni.
Quindi possiamo dire che costoro non sono ne un tour operator autorizzato dalla regione di appartenenza, ne guide professioniste, entrambe le figure identificate dalle leggi di cui sopra per turismo o commercio, ma da semplici soci di una asd che offrono servizi di professione sportiva non adatta al commercio ed al turismo.
Questo scenario di attività di associazione sportiva dilettantistica, qualora fosse confermata da indagini e verifiche ufficiali, sarebbe il vero motivo dell’incidente costato la vita alla studentessa.
Una guida per il turismo è identificata di legge ( es. professionisti soci di associazioni professionali inserite nel web del Mimit) e certificate dallo stato ( es. elenco professionisti ISO21102 di Accredia).
Nell’ambito sportivo gli istruttori (o allenatori) sono professionisti nell’ambito Coni e sono preposti per istruire o allenare i soci della associazione sportiva medesima. Restano confinati nel mondo dello sport e non sono autorizzati, neppure dal Coni, ad operare conto terzi nel mondo professionistico del commercio e in questo caso del turismo.
Perché? Perché per il mondo del commercio, la professione sportiva non è riconosciuta, priva di specializzazione e forse questa mancanza di qualifica e qualificazione professionale riconosciuta, con tutti gli obblighi che ne consegue, è la vera causa.
L’esempio più diretto è quello rappresentato dal CAI, all’interno del quale gli istruttori di alpinismo e scialpinismo sono identificati e regolati dal CAI medesimo, mentre fuori dai comparti associazionistici ci sono le Guide Alpine, identificate di legge. Trattasi quindi di professione confinata e di libera professione.
Pertanto oltre agli illeciti fiscali e tributari, per aver condotto attività commerciale professionistica con l’ausilio di una entità no profit esentasse, e reati assicurativi, di tentata o riuscita copertura di attività commerciale con prodotto assicurativo per lo sport, oltre a ciò si rappresentano reati, riferiti alla scomparsa della sfortunata studentessa, dipendenti dalla colpa insorta in seguito alla mancata specializzazione professionale, dovuta allo scenario dilettantistico, senza avere alle spalle un riconoscimento professionale esterno all’ambiente sportivo.
Tuttavia, anche la scuola che ha acquistato l’escursione per gli studenti, dei quali è responsabile, ha colpe(culpa in vigilanza ed in eligendo) per la responsabilità amministrativa di cui alla legge 231 del 2001, per non aver verificato preventivamente il reale scenario professionale degli operatori. Di fronte ad una differente scelta verso un tour operator avrebbe alienato ogni responsabilità demandata a veri professionisti.
Spero tale nostra analisi e valutazione possa essere utile ai Magistrati per fare chiarezza,assicurare alla giustizia i responsabili e rendere ai genitori un minimo di conforto, per non rendere la morte di una ragazza di 19 anni in gita scolastica una normalità.
Tra gli indagati per la morte della 19enne ci sono il sindaco di Laino Borgo, i responsabili della "Pollino rafting" e sette guide della stessa società