01/04/2020
Indennizzo e risarcimento per le malattie contratte a bordo COVID - 19
Il contagio da coronavirus sul luogo di lavoro è da considerarsi infortunio e non malattia. Lo stabilisce il decreto Cura Italia approvato lo scorso 16 marzo 2020 che, fra le altre cose, regola e disciplina il contagio sul luogo di lavoro dal punto di vista assicurativo.
Sarà quindi l’Inail a tutelare il lavoratore che è rimasto infettato da coronavirus durante l’attività lavorativa, sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro e viceversa. Il periodo di quarantena sarà computato a malattia a carico dello Stato (non dell’Inps) esulando dal periodo assicurativo di comporto. Il premio Inail a carico del datore di lavoro non subirà variazioni economiche in caso di contagio da coronavirus.
Contagio COVID-19 per lavoro
Più nel dettaglio, il decreto Cura Italia equipara la malattia contratta per lavoro da contagio COVID-19 come infortunio. Ciò vale sia per i datori di lavoro pubblici che privati. Il caso deve però essere accertato e certificato. In questi casi, il medico curante redige il consueto certificato d’infortunio e lo invia telematicamente all’Inail. L’Inail garantisce la tutela all’infortunato, estendendo l’erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro. Il lavoratore dovrà quindi informare il datore di lavoro che si trova in stato di quarantena causa coronavirus e che il certificato medico, di cui dovrà fornire il numero identificativo, la data e la prognosi come avviene normalmente per i casi di malattia, è stato inviato all’Inail. L’infortunio – precisa il decreto – non comporterà in alcun modo l’aumento dei premi Inail che il datore di lavoro normalmente deve corrispondere in casi di infortunio dei propri dipendenti.
Quarantena è malattia
Un’altra importante novità del decreto Cura Italia è che il periodo di quarantena è considerato malattia.
Più precisamente, il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi a carico Inps più datore di lavoro) e non è computabile ai fini del periodo di comporto (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati). Come sempre, il medico curante dovrà redigere apposito certificato medico indicante la diagnosi e la prognosi da inoltrare all’Inps per via telematica. Se il contagio è avvenuto per motivi di lavoro, il certificato dovrà invece essere inoltrato all’Inail, come detto sopra. E’ il caso frequente degli operatori sanitari e i medici impegnati nelle attività sanitarie presso gli ospedali, le case di cura o negli ambulatori.
Malattia fino al 30 aprile per i casi più gravi
Anche per quanto riguarda la tutela economica, il periodo di quarantena non comporta oneri a carico di datori di lavoro o all’Inps essendo la spesa integralmente coperta dallo Stato che ha stanziato un budgte di 130 milioni di euro per l’emergenza coronavirus. Pertanto i primi tre giorni di malattia del dipendente a carico del datore di lavoro non comporteranno alcun onere (periodo di carenza), mentre per la parte successiva la copertura integrale sarà assicurata dallo Stato che trasferirà i fondi all’Inps.
Per i malati gravi, disabili, immunodepressi e con patologie per le quali sono in corso trattamenti salva vita, il decreto il decreto Cura Italia prevede la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero