30/07/2021
NOVITA’
AVVISO IMPORTANTE: NUOVE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI TRA ITALIA E ALBANIA DAL 31 LUGLIO FINO AL 30 AGOSTO 2021
Con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021 l’Albania è stata inserita nell’elenco “D” dell’Allegato 20 del al DPCM 2.3.2021.
A partire pertanto dal sabato 31 luglio 2021 sino al 30 agosto 2021 l’ingresso in Italia a persone che hanno soggiornato o transitato in Albania (o in uno degli altri Paesi di cui all’Elenco “D”) nei quattordici giorni antecedenti è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ad effettuare controlli del “Passenger Locator Form” in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata - Clicca qui per ulteriori informazioni;
b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ad effettuare controlli della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione ad isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel “Passenger Locator Form” e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario.
ATTENZIONE:
Non è valida al momento la certificazione verde Covid-19 ovvero una certificazione equivalente rilasciata dalle autorità locali. Quindi anche se si è vaccinati ed in possesso della certificazione verde, ci si deve sempre sottoporre alle regole sopra indicate: “Passenger Locator Form”, test molecolare o antigenico nelle 72 ore, isolamento fiduciario di 5 giorni e test alla fine del periodo.
Gli spostamenti sono consentiti per tutti i motivi. NON è quindi più richiesta una precisa motivazione, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio.
Non devono sottoporsi a test molecolare o antigenico i bambini di età inferiore a 6 anni.
ECCEZIONI PREVISTE:
Vi sono due tipi di deroghe previste dall’art.6 dell’Ordinanza, art. 6, comma 1 e comma 2.
1 caso: art. 6, comma 1:
SI: Passenger Locator Form e test molecolare o antigenico
NO: isolamento fiduciario (quarantena)
A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, l’isolamento fiduciario (cd. quarantena di 5 giorni) NON si applica nei seguenti casi previsti dall’art.51, comma 7, del DPCM 2.3.2021, lettere:
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.
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2 caso: art. 6, comma 2
SI: Passenger Locator Form
NO: Test molecolare o antigenico e isolamento fiduciario (quarantena)
A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico e ad isolamento fiduciario (cd. quarantena di 5 giorni) NON si applicano nei seguenti casi previsti dall’art. 51, comma 7, del DPCM 2.3.2021, lettere:
a) equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) personale viaggiante;
c) movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 del DPCM 2.3.2021;
l) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi alla fine di detto periodo a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
2) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi alla fine di detto periodo a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
N.B.
Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica in Europa, si raccomanda fortemente di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie e urgenti e di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”, riportata anche sul sito viaggiaresicuri.it
Per quanto riguarda l’ingresso dall’Italia in Albania, non è attualmente richiesto l’obbligo di tampone né di quarantena all’arrivo.