26/09/2024
17 Apr 2024
CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL SELF CHECK-IN
SELF CHECK-IN
CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL SELF CHECK-IN
Spett.le Struttura alberghiera e/o extralberghiera
Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL SELF CHECK-IN
In relazione all'utilizzo di sistemi di self check-in per le strutture extralberghiere in Italia, metodologia che consente agli ospiti di accedere a un alloggio senza bisogno che l'host sia presente, si tiene a precisare che questa modalità è possibile a patto che l'Host o un delegato formale verifichi entro 24 ore dal check-in (oppure entro 6 ore dal check-in in caso di soggiorni di 1 notte), che il documento d'identità presentato dall'ospite sia originale e corrisponda alla persona che si presenta, in modo da poter effettuare la registrazione sul portale Alloggiati.
Questa regola è stata introdotta per garantire la sicurezza degli ospiti e per prevenire eventuali frodi o attività illegali all'interno delle strutture turistiche.
L’art. 109 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) stabilisce infatti che:
“1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto, un host può dare alloggio solo a ospiti muniti di carta d’identità o passaporto e le generalità di tali ospiti devono essere comunicate alla questura nelle modalità già descritte.
Il decreto legislativo del 7 Gennaio 2013 del ministero dell'Interno, infatti, ha reso obbligatoria la trasmissione delle schedine degli alloggiati attraverso internet. In base a questa normativa, tutti i gestori di strutture ricettive devono comunicare alla Questura le generalità di tutte le persone ospitate utilizzando il sito web apposito per gli alloggiati della questura (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/).
Nel caso in cui non vengano rispettate le norme relative alla registrazione degli ospiti e se si omette la registrazione stessa, si possono incorrere sanzioni penali che includono una denuncia alla Procura della Repubblica. Le conseguenze potrebbero essere un arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 €, con l'aggravante di una sanzione ancora più severa in caso di recidiva. Inoltre, nel caso in cui si violino le norme che regolamentano la schedina alloggiati, potrebbe esserci la revoca temporanea dell'autorizzazione per svolgere l'attività ricettiva.
Si invitano, pertanto, tutti i gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio a rispettare la specifica normativa e adempiere ad ogni obbligo previsto per legge.