15/03/2016
Schermature solari: cosa fare per recuperare il 65% di detrazione
Possono esserci tre categorie di schermature solari: da interno, da esterno, fra vetri; e sono ugualmente coperte dall’estensione dell’Ecobonus 65%.
Rientrano nelle schermature solari:
scuri
tende alla veneziana
tapparelle
persiane a battente, alla veneziana o a soffietto
tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo, verticali
tende per lucernari e finestre su tetto.
Questi i requisiti fondamentali per consentire la detraibilità dell’intervento:
Le schermature devono essere “solidali” all’involucro edilizio: il loro scopo primario deve essere quello di impedire che gli ambienti interni si surriscaldino a causa delle radiazioni solari dirette durante il periodo estivo, riducendo l’eventuale uso di climatizzatori o ventilatori.
Le schermature devono essere mobili , tale caratteristica può essere raggiunta mediante differenti declinazioni: sistemi a lamelle, come veneziane e frangisole oppure a schermo (tende a caduta o a rullo).
Efficienza energetica. Non è previsto alcun obbligo in materia di parametri minimi di efficienza energetica. Nella scheda informativa da compilare per usufruire della detrazione è possibile indicare anche un valore “zero” per ciò che riguarda le classi energetiche a ciò riferite, rendendo quindi non perentorio tale requisito. Stesso discorso vale per il risparmio energetico: l’ENEA consente infatti di barrare valore “zero” anche nell’allegato F inerente al risparmio energetico.
Limiti massimi per l’applicazione. Il limite massimo di detrazione per il Bonus schermature solari si assesta sulla soglia dei 60mila euro: che tradotto corrisponderebbe ad una fornitura massima di circa 92mila euro (posa compresa).
La detrazione del 65% (schermature solari ed anche Ecobonus), si applica in favore sia delle persone fisiche che di imprese e società e per tutti gli interventi eseguiti anche su edifici non residenziali con esclusione degli immobili-merce (prodotti per la vendita dalle imprese edili) e dei fabbricati locati.
Possono fruire della agevolazione anche i condomìni (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, ed anche le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
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